INCONTRI A TEMA VII EDIZIONE Martedì 25 febbraio 2014

Prof. Benedetto Del Vecchio – Docente Università di Cassino e del Basso Lazio

ABSTRACT DELLA CONFERENZA:

La “salute” è intesa da una duplice angolazione:
a)come situazione di benessere psico-fisico dell’individuo;
b)come interesse della collettività.

Entrambe le ipotesi hanno una chiara copertura costituzionale nell’art. 32 della Cost.: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” (primo comma).

Da un punto di vista individuale, la salute è un bene-diritto soggettivo perfetto, che spetta all’individuo in quanto essere umano (persona in sé), che appartiene alla categoria dei diritti essenziali della personalità (e della sua dignità), che respira un clima proprio dei diritti umani inviolabili e quindi inerisce, fra l’altro, alle libertà riconosciute a ciascun individuo a prescindere dal sesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali.

Non a caso, durante l’assemblea costituente, emerse la “consapevolezza del legame inscindibile che lega la salute ad una piena ed integrale realizzazione sia della libertà sia dell’eguaglianza”.

Questa norma è stata oggetto, successivamente alla sua confezione (anno 1949), di una serie di interventi giurisprudenziali, significativi quelli della Corte Costituzionale, in tema di evoluzione dei diritti umani, e legislativi, soprattutto sul terreno degli interessi sociali (in particolare del diritto amministrativo e pubblico).

Si è constatata, pertanto, una “polifonia di strumenti attuativi e di garanzia” che investe vari e complessi settori dell’ordinamento giuridico.
Hanno assunto rilevanza particolare le seguenti categorie fenomeniche del diritto alla salute:
a)la salute come tutela della integrità psico-fisica;
b)la salute, interconnessa all’ambiente, per il quale si richiede una salubrità garantita da interventi pubblici mirati;
c)la salute garantita da un sistema di appropriate cure, considerate dalla duplice angolazione pubblica e privata.

Per quanto attiene il sistema pubblico, sussiste una corposa produzione legislativa sulla sanità pubblica, di cui è massima espressione la Ground Norm del 1978 (la legge 23 dicembre 1978 n.833), nonché la legislazione concorrente regionale prevista dall’art.117, comma terzo, Cost.

Per quanto attiene il sistema individuale (privato, in senso lato), spiccano: il diritto ad essere curato; il diritto a non essere curato; il dovere di informare ed il diritto all’informazione; il diritto a prestare il proprio consenso sulle scelte terapeutiche.

Profilo di bioetica Da premettere che la bioetica non è una scienza in senso proprio, ma si presenta come il luogo in cui le scienze umane (filosofia, teologia, biologia, morale, etica, antropologia, psicologia, sociologia, medicina, diritto ecc.) si incontrano e dove si sperimentano, o meglio si tentano di sperimentare, forme sinergiche dei vari sistemi al fine di dare risposte ordinate al senso del vivere e del morire, dove si incardina il senso e la logica dell’ethos.

Nella materia in esame, sul terreno della bioetica, viene saggiata la capacità di curare, di sanare, di guarire e attraverso terapie adeguate, di affrontare la drammaticità delle sofferenze e di marginalizzare le situazioni di debolezza.

Le scelte bioetiche trovano nella codificazione deontologica dell’ars medica il loro punto di riferimento positivo (biodiritto), e nella quale le istanze di matrice c.d. laica e non laica possono trovare un sufficiente, ancorchè difficile, equilibrio applicativo.

( photos)
1 Gennaio 1970

Note: To see the pictures in the original Picasa album, click here

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