INCONTRI A TEMA VI EDIZIONE Martedì 30 ottobre 2012 ore 16.30

Avv. Angela Vallerotonda – presidente associazione CAmMINO, Camera Minorile Nazionale

ABSTRACT DELLA CONFERENZA

Ho voluto trattare questo argomento perché penso che la crisi di coppia e la tutela dei minori sia un tema molto attuale. L’aumento della instabilità coniugale e quindi delle separazioni e dei divorzi, che a loro volta hanno generato nuove convivenze con aumento di figli fuori dal matrimonio, ci da la consapevolezza di come la famiglia tradizionale sta cambiando a favore di un nuovo modo di fare famiglia. Infatti sono aumentate le unioni libere e con essa i figli naturali, sono aumentati i singoli e le famiglie monogenitoriali, spesso successive a separazioni e divorzi, e le famiglie ricostruite Ci troviamo, pertanto, di fronte a nuove realtà sociali di cui è importante conoscere come sono tutelate dalla legge.

Il diritto di famiglia e le norme sul divorzio risalgono agli anni settanta, con pochi interventi di riforma tra cui l’ultimo è la riforma dell’ 8 febbraio 2006 n.54 sull‘affido condiviso dei figli.
Resta ancora molto da fare per snellire le procedure (tempi di attesa troppo lunghi non compatibili con le necessità di coloro che si separano) e prendere atto della nuova realtà sociale dal momento che le famiglie di fatto rispetto a quelle legittime sono ancora discriminate sebbene i figli naturali sono stati parificati ai figli legittimi.
Vediamo ora di capire insieme cosa fare quando una coppia decide di separarsi o di divorziare e come la legge tutela i figli minori nella crisi dei genitori.

La prima cosa da fare, per dare inizio ad una separazione, è presentare un ricorso presso il Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi, per il divorzio presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto.
Sia la separazione che il divorzio possono essere consensuale o giudiziale. Consensuale se vi è un accordo tra i coniugi che stabiliscono insieme le condizioni di separazione sulla casa, sui figli e sul mantenimento. Giudiziale, invece, quando le parti non riescono a mettersi d’ accordo, per cui uno dei coniugi presenta il ricorso innanzi al Presidente del Tribunale affinché sia lui a decidere le modalità di separazione in via provvisoria in attesa che termini il giudizio instaurato con una sentenza (dopo aver espletato un’istruttoria) che confermerà o modificherà i suddetti provvedimenti provvisori. Una novità molto importante prevista dalla riforma è l’ascolto del minore. Infatti in caso non vi sia accordo sull’affidamento dei figli, il minore deve essere ascoltato e la sua audizione è obbligatoria salvo che il giudice non la ritiene dannosa per lo stesso.

In merito all’affidamento dei figli , la legge precedente prevedeva che i figli venissero affidati ad un solo genitore (monogenitorialità) con il diritto dell’altro di vederlo secondo modalità e condizioni concordate o stabilite dal giudice; la legge attuale, invece, ha previsto un modello di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo solo in casi eccezionali l’affido esclusivo ad un solo genitore. Di solito si dispone il collocamento prevalente del minore presso il genitore più idoneo a garantire la stabilità emotiva.

Nella pratica poco è cambiato rispetto al passato, il concetto di condivisione dei genitori nel crescere i figli non è stato ancora recepito. Numerose, infatti, sono le questioni che sorgono riguardo all’educazione, all’istruzione e alla salute dei figli, perché in realtà “ i genitori di oggi non sanno assumere un ruolo educativo e quando litigano tra loro e si lasciano si accusano vicendevolmente per anni, lacerando i figli, tirandoseli l’uno nella guerra contro l’altro come alleati o come strumenti di contesa, perché forse anche prima hanno avuto difficoltà a confrontarsi su cosa voglia dire “mantenere, educare i figli secondo le loro inclinazioni naturali” (avv. Maria Giovanna Ruo dal testo adolescenza ed adultescenza).

E’ necessario, invece, che in materia di affidamento di minori di genitori separati venga stabilito un giusto equilibrio tra l’interesse del figlio a vivere in un ambiente sereno e quello del genitore, non affidatario, a mantenere con lui rapporti frequenti.

Sul mantenimento dei figli, salvo accordi diversi ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo conto delle attuali necessità del figlio, il tenore di vita goduto da questi durante il matrimonio, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori non si estingue automaticamente con il compimento della maggiore età, spetta al giudice valutare se la prole ha raggiunto l’indipendenza economica o se il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. (Trib. Messina 5/5/2006).

Per i figli maggiorenni, invece, portatori di Handicap gravi si applicano integralmente le norme previste a favore dei figli minori.

Anche l’assegnazione della casa familiare viene attribuita tenendo conto del preminente interesse del minore. Difatti viene assegnata al coniuge che abbia con se figli minori anche se di proprietà dell’altro, nell’ipotesi in cui non vi siano figli conviventi questo principio viene meno .

Nelle novità della riforma anche ai nonni viene riconosciuto l’effettivo esercizio del diritto di visita, difatti la norma riconosce il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti anche in caso di separazione. Questo significa che anche i nonni hanno il diritto di continuare a frequentare i propri nipoti, come è giusto che sia. Troppo spesso assistiamo a coniugi accecati dall’odio e dallo spirito di vendetta che impediscono ai figli di frequentare i nonni dell’altra famiglia. Tutto ciò è contrario all’interesse del minore il quale viene letteralmente strappato dai quei legami imprescindibili per una sana ed equilibrata crescita.

Il benessere psico-fisico del minore è il motivo che spinge spesso gli avvocati che si interessano di diritto di famiglia a cercare punti di incontro tra coniugi che accecati dall’odio verso l’altro non vedono la sofferenza che infliggono ai loro figli. Bisogna scoraggiare comportamenti di tal genere con un impegno maggiore da parte di tutti, sia degli operatori della giustizia che degli psico-professionisti, perché solo in questo modo si possono evitare danni maggiori. I figli non devono essere coinvolti nell‘aspro conflitto tra i genitori e costretti ad innaturali scelte forzate, tutto ciò li destabilizza, ed è, per loro, fonte di ansia. Avere un sereno ed equilibrato legame con entrambi i genitori è certamente un buon presupposto per la formazione di una personalità armoniosa del bambino e la convenzione dei diritti del fanciullo di New York ci offre alcuni spunti dai quali ricavare una serie di parametri di legge. Per esempio, l’art. 9 riconosce “il diritto del minore a godere appieno di entrambe le figure genitoriali“ e l’art. 18. “.. a godere dell’apporto educativo di entrambi i genitori”.

E’ necessario, quindi, tenere presente che non è facile gestire una separazione, in particolar modo quando ci sono i minori. L’approccio con il minore richiede competenze e preparazioni specifiche al fine di evitargli il più possibile gli effetti negativi della separazione dei genitori. Di qui trovare sempre soluzioni condivise tra le parti e la via dell’accordo, nel suo precipuo interesse e se le richieste del Ns assistito non ci consentono di applicare tali principi senz’altro l’incarico va rifiutato o rimesso il mandato.

SCHEDA RELATORE

( photos)
1 Gennaio 1970

Note: To see the pictures in the original Picasa album, click here

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1 Gennaio 1970

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