INCONTRI A TEMA V EDIZIONE Martedì 13 marzo 2012 ore 16.30

Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio – professore a.c. Diritto Penale Università degli Studi di Cassino

ABSTRACT DELLA CONFERENZA:

La malattia mentale quale causa di esclusione della imputabilità di un reato.

Ogni individuo, raggiunta la maturità mentale, dispone di qualità naturali che lo pongono in grado di regolare consapevolmente e liberamente le proprie azioni, acquisisce la capacità mentale ed ai sensi dell’art 85 del codice penale puo’ essere ritenuto capace di intendere e di volere e pertanto imputabile del reato commesso.

La capacità mentale rappresenta il supporto naturale dell’imputabilità, la si ritrova nel momento formativo della legge perchè destinata ad un soggetto in grado di apprezzare il comando e di osservarlo (capacità di obbligo); nel momento commissivo del reato, in quanto la violazione deve essere cosciente e volontaria (capacità di colpevolezza); nel momento esecutivo del rapporto penale (capacità di pena).

Quanto al contenuto della formula normativa dettata dall’art. 85 del codice sostanziale, la capacità di intendere pacificamente si riconosce nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad “orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà”, e quindi nella capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi “una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990); mentre la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto medesimo “ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore”, “nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore”, nella attitudine a gestire “una efficiente regolamentazione della propria, libera auto-determinazione” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990, cit.), in sostanza nella capacità di intendere i propri atti (nihil volitum nisi praecognitum).

Le Corti giudiziarie affrontano sovente il problema del riconoscimento della portata “invalidante” o meno sulla capacità di intendere e di dovere delle anomalie mentali, affermando di volta in volta che le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie o quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità”, sicché “esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali” (Cass., Sez. VI, n. 26614/2003); le manifestazioni di tipo nevrotico, depressive, i disturbi della personalità, comunque prive di un substrato organico, la semplice insufficienza mentale “non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di infermità mentale…” (Cass., Sez. I, n. 7523/1991); solo “l’infermità mentale avente una radice patologica e fondata su una causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere e di volere, l’imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere, pur se indubitabilmente incidono sul comportamento, non sono idonee ad alterare nel soggetto la capacità di rappresentazione o di autodeterminazione” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990); l’eventuale difetto di capacità intellettiva determinata da semplici alterazioni caratteriali e disturbi della personalità resta priva di rilevanza giuridica (Cass., Sez. V, n. 1078/1997); le semplici anomalie del carattere o i disturbi della personalità non influiscono sulla capacità di intendere e di volere, “in quanto la malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva dell’agente” (Cass., Sez. I, n. 10422/1997).

In particolare, dovendosi distinguere tra psicosi e psicopatia, si rileva che solo la prima è da annoverare nell’ambito delle malattie mentali, mentre la seconda va considerata una mera “caratteropatia”, ovvero una anomalia del carattere, non incidente sulla sfera intellettiva e, quindi, inidonea ad annullare o fare grandemente scemare la capacità di intendere e di volere (Cass., Sez. I, n. 299/1991).

Per tali ragioni, non vengono ricomprese tra le cause di diminuzione od eliminazione della imputabilità le c.d. “reazioni a corto circuito”, in quanto collegate a condizioni di turbamento psichico transitorio non dipendente da causa patologica, ma emotiva o passionale (Cass., Sez. I, n. 9701/1992).

Altra volta si è rilevato che gli stati emotivi e passionali possono incidere, in modo più o meno incisivo, sulla lucidità mentale del soggetto agente, ma tanto non comporta, per espressa previsione normativa, la diminuzione della imputabilità; perché tali stati assumano rilievo, al riguardo, è necessario un quid pluris, che, associato ad essi, si sostanzi in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure transeunte e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione nosografica: e l’esistenza o meno di tale fattore “va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di infermità (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.), ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi e passionali di cui sia riconosciuta l’esistenza” (Cass., Sez. I, n. 967/1997).

SCHEDA DEL RELATORE

( photos)
1 Gennaio 1970

Note: To see the pictures in the original Picasa album, click here 

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1 Gennaio 1970

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