INCONTRI A TEMA V EDIZIONE Martedì 6 marzo 2012 ore 16.30

Dr. Ottavio Di Marco – Neuropsichiatra Ospedale civile “SS. Trinità” Sora

ABSTRACT DELLA CONFERENZA:

Il principale strumento di valutazione della capacità di intendere e di volere nel processo penale è la perizia psichiatrica.

Essa rappresenta una fonte di prova ed è richiesta quando occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche od artistiche.

La perizia psichiatrica è condizionata dalla modalità e dalle circostanze del fatto-reato commesso: tanto più esso appare assurdo e mostruoso, tanto più è facile che il Magistrato, il Pubblico Ministero o l’avvocato lo richiedano. Al Consulente Tecnico d’Ufficio o al Perito, generalmente verrà chiesto di pronunciarsi su tra quesiti:

1) “Dica il perito, esaminati gli atti di causa, visitato l’imputato/a, eseguiti tutti gli accertamenti clinici e di laboratorio che ritiene necessari ed opportuni, quali fossero le condizioni di mente di ……….. al momento del fatto per cui si procede; in specie se la capacità di intendere e di volere fosse per infermità, esclusa o scemata;

2) In caso di accertato vizio di mente, dica altresì il perito se ……… sia socialmente pericoloso;

3) Dica infine il perito quali siano le attuali condizioni di mente dell’imputato/a e, in particolare se sia o meno in grado di partecipare coscientemente al processo”.

L’imputabilità e definita come la capacità di intendere e di volere al momento del fatto per cui l’imputato/a è in giudizio. La capacità di intendere può essere definita come la capacità del soggetto di saper distinguere le proprie azioni e di saper valutare, prima di agire, i motivi e le conseguenze che il proprio comportamento produrrà nella realtà circostante.

La capacità di volere ,invece, è l’attitudine del soggetto a “volere” ciò che ha deciso doversi fare e di comportarsi in modo coerente con questa scelta.

L’art. 85 del c.p. afferma che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”. Se solo una di queste capacità viene a mancare, il soggetto non potrà essere imputabile.

Il codice penale tiene conto di alcuni fattori per i quali la capacità di libera scelta dell’individuo può essere diminuita o esclusa:

a) nei casi di intossicazione acuta da stupefacenti o alcool dovuti a circostanze occasionali e a cause di forza maggiore;

b) nei casi di soggetti che hanno compiuto i 14 anni di età ma non i 18, che per immaturità non avevano, al momento del reato, la capacità di intendere e di volere;

c) nei casi in cui il soggetto al momento del reato presentava un quadro di infermità tale da escludere la capacità di intendere e di volere;

d) nei casi in cui al momento del reato il soggetto presentava un quadro d’infermità tale da scemare la sua capacità di intendere e di volere.

Rispetto a questi due ultimi punti, il disturbo mentale deve essere di tale intensità e gravità da disconnettere l’unitarietà d’azione d’intento che costituisce il presupposto del crimine. Esistono una serie di disturbi che possono, qualora sussista un nesso di causalità adeguato e dimostrabile, dare luogo ad un giudizio di proscioglimento per vizio di mente.

La schizofrenia, la psicosi maniaco-depressiva, la depressione maggiore, la paranoia, la demenza, i ritardi mentali gravi, sono tutti disturbi che compromettono le “funzioni dell’IO” e tali da creare i presupposti per una riduzione o assenza della imputabilità. Qualora il perito ritenga questa capacità compromessa, formula il giudizio sul vizio di mente e mette in evidenza il disturbo mentale del periziato.

Il Magistrato, che condividerà la Perizia Psichiatrica e quindi la non imputabilità del reo, in quanto non era al momento del fatto in grado di intendere e di volere, emetterà una sentenza di proscioglimento dal reato: per legge è come se il reato non fosse mai stato commesso. Dopo aver risposto al primo quesito, la non imputabilità del soggetto porterà il perito a pronunciarsi in merito al secondo quesito riguardante la pericolosità sociale.

Infine la pericolosità sociale; essa non riguarda la probabilità che il reo possa mettere in pericolo la vita e la salute propria e/o altrui, ma concerne invece la probabilità che il reo possa commettere nuovamente il reato.

SCHEDA DEL RELATORE

( photos)
1 Gennaio 1970

Note: To see the pictures in the original Picasa album, click here

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