INCONTRI A TEMA V EDIZIONE  Martedì 14 febbraio 2012 ore 16.30

Prof. Benedetto Del Vecchio – docente diritto privato Università di Cassino

ABSTRACT DELLA CONFERENZA:

Il testamento biologico, nel. linguaggio corrente, consiste nelle disposizioni fatte da persona fisica in merito al trattamento sanitario in previsione di una eventuale perdita della propria capacità di intendere e di volere.

La parola “testamento” non è, a rigore, corretta, perché il testamento (art.587 codice civile) è un atto che ha per oggetto la sorte del patrimonio dopo il tempo in cui il testatore ha cessato di vivere. Nel testamento biologico, invece, l’atto dispositivo produce effetti durante la vita del disponente ed ha un oggetto diverso (il trattamento sanitario). Si parla, pertanto, e più esattamente, di direttive anticipate in previsione della incapacità” oppure anche di “dichiarazioni anticipate di trattamento” (in tal senso art.3 del disegno di legge in esame presso il Parlamento italiano) o più semplicemente di “direttive anticipate” (in tal senso art.38 Codice Deontologia Medica” ).

Nell’ordinamento italiano non c’è legge che regoli questo aspetto, e il legislatore è stato costretto a intervenire a seguito di decisioni della magistratura non limpide e per parecchi profili in conflitto con il sistema giuridico vigente (il caso di Eluana Englaro ne è un esempio ancora recente).

Inoltre sul piano dei valori esistenziali dell’uomo, nella materia in esame, c’è un aperto contrasto fra una tensione ideologica che spinge a supervalutare la forza decisionale del singolo, con risvolti anche propensi alla eutanasia utilitaristica (rileva solo l’autonomia), con l’altra corrente di pensiero che assume l’uomo non solo come “singolo” ma anche soggetto “necessariamente sociale”e, pertanto, data la delicatezza della materia a causa dei rischi da intuibili derive socio-economico-politiche (come la storia lo ha già dimostrato) esclude l’autonomia ed esige una legislazione equilibrata comprimendo l’autonomia e prospettandola eteronomia.

Probabilmente in medio stat virtus e la ricerca di un equilibrio fra le due opposte tendenze culturali è non solo legittima ma soprattutto necessaria.

Questo equilibrio lo si può già rinvenire nel testo del Codice Deontologico Medico del 16 dicembre 2006. Alcune norme infatti forniscono una serie di regole correlabili al diritto pubblico (sanitario), al diritto civile e al diritto penale. Si segnalano in particolare le norme degli articoli 16, 17, 18, 20, 23, 30, 33, 35 che offrono un quadro sistematico della disciplina del rapporto medico-paziente e, con riguardo specificamente alle direttive anticipate, il citato art. 38 in relazione anche alla previsione delle regole di assistenza dei malati terminali ed inguaribili ai sensi dell’art. 39 dello stesso Codice.

Probabilmente non occorre una legge ad hoc, perché questa è naturalmente destinata ad essere il frutto sicuro di una compromissione partitica, nella quali di regola confluiscono pregiudiziali culturali. antropologiche e religiose, spesso radicalizzanti c/o già radicalizzate, che la stessa materia in esame non tollera, con tutte le difficoltà applicative e le esegesi distorte.

La riflessione si svilupperà sulle linee tracciate dal menzionato Codice Deontologico Medico, e sui limiti di tale percorso esegetico, soprattutto alla ricerca di un equilibrio ordina mentale, fermo restando il principio inerente ad ogni sistema sociale e giuridico e cioè quelle della tutela dei soggetti deboli, che è un principio d’ordine pubblico normativo inderogabile (anche in senso laico!).

SCHEDA DEL RELATORE

( photos)
1 Gennaio 1970

Note: To see the pictures in the original Picasa album, click here

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1 Gennaio 1970

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