INCONTRI A TEMA V EDIZIONE Martedì 6 dicembre 2011 ore 16.30
Dr. Salvatore Umbaldo – Medico veterinario, dirigente ASL-FR
ABSTRACT DELLA CONFERENZA:
Le frodi alimentari si dividono in due tipologie: frodi sanitarie e frodi commerciali.
Frodi sanitarie
Si tratta di fatti che consistono nel rendere nocive le sostanze alimentari e attentano alla salute pubblica. Possono essere commessi da “chiunque detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica”. (artt. 442 e 444 del Codice Penale).
Il reato si configura anche per il solo fatto di esporre (porre in commercio) sostanze pericolose, pur se non sono state ancora vendute, oppure anche se si tratta di distribuzione gratuita.
Un classico esempio di frode sanitaria è l’adulterazione del vino con metanolo.
Casi di frode sanitarie:
adulterazione, consiste nella variazione, non dichiarata, dei componenti di un prodotto alimentare ovvero l’operazione con la quale ad esso viene aggiunta una sostanza di scarso valore al fine di aumentarne il peso o il volume (es. olio di oliva misto ad olio di semi ma immesso sul mercato come olio di oliva puro al 100%);
contraffazione, si delinea nei casi in cui il prodotto alimentare viene presentato e dichiarato con caratteristiche di un prodotto più pregiato (es. commercializzazione di sidro al posto del moscato d’uva);
sofisticazione, consiste nel sostituire alcuni ingredienti del prodotto alimentare con altri di minor pregio (es. sostituzione del caffè normale con il caffè d’orzo):
alterazione, consiste nella modifica, spesso dovuta ad una inadeguata conservazione, della composizione del prodotto alimentare, tale da intaccare le caratteristiche nutrizionali dello stesso: è il caso ad es. del caffè al cui viene aggiunto un additivo al fine di renderlo più aromatico.
Cosa può fare il consumatore?
In linea generale, il consumatore deve, per evitare brutte sorprese, leggere attentamente le etichette riportate sui prodotti alimentari, così che ogni suo acquisto sia dettato da una scelta, oltre che libera, consapevole ed informata. Come soluzione estrema, il consumatore può rivolgersi alle associazioni di categoria e alle autorità competenti (Carabinieri, Guardia di Finanza, Aziende sanitarie, ecc..).
Frodi commerciali
Art. 515 del Codice Penale, le frodi commerciali ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. Si tratta del caso in cui nell’esercizio di una attività commerciale avviene la «consegna all’acquirente di una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità». Non vi è alterazione delle qualità dell’alimento tali da renderlo nocivo, ma un illecito profitto a danno dei consumatori. Per configurare una frode in commercio è sufficiente anche una piccola differenza, circa l’origine del prodotto o la provenienza, o sul sistema di preparazione, o sulla quantità (caso tipico è la cosiddetta «vendita per tara merce»).
Le frodi più frequenti, su alcuni prodotti, messe in luce dai controlli:
Prodotto Formaggi – Frodi più frequenti:
-
l’aggiunta di grassi, sopratutto margarina, per ottenere la quantità lipidica richiesta da quel particolare formaggio che si vuole ottenere;
- l’aggiunta di fecola o di farina di patate o di amidi per aumentarne il peso;
- l’aggiunta di pectine e gomme viniliche ai formaggi molli per conferire maggiore compattezza;
- l’aggiunta di formaldeide ai formaggi duri a scopo disinfettante per mascherare difetti di lavorazione dovuti al’utilizzo di latte scadente;
- vendita di formaggi di provenienza diversa, e magari estera, come tipici o a Denominazione di Origine Protetta DOP
- formaggi pecorini contenenti percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
- formaggi ottenuti con latte in polvere ricostituito (consentito in altri paesi);
- mozzarelle di bufala contenenti percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
- attribuzione della designazione di formaggio doc a formaggi comuni;
- l’aggiunta di sostanze coloranti o minerali.
Latte – Frodi più frequenti:
- annacquamento;
- tenore di grassi differente rispetto a quello dichiarato in etichetta;
- aggiunta di acqua ossigenata per ridurre una carica batterica elevata;
- commercializzazione di latte per neonati contenente proteine di soia geneticamente modificata;
- trattamento di risanamento non consentiti;
- utilizzo di latte inacidito neutralizzato con l’aggiunta di alcali;
- latte fresco ottenuto da latti precedentemente pastorizzati;
- utilizzo di latte in polvere ricostituito (talvolta addirittura latte in polvere per uso zootecnico);
- latte pastorizzato più volte;
- utilizzo improprio di diciture come «naturale», «bio», «eco», evocanti il metodo di produzione biologico in prodotti invece del tutto convenzionali;
- Presenza di colostro o latte mastitico. Nei maggio 2007 alcuni allevamenti in Piemonte centrifugavano illecitamente il latte per ridimensionarne il numero delle cellule somatiche (indice di latte batteriologicamente scadente).
Miele – Frodi più frequenti:
- aggiunta di zuccheri di altra origine;
- vendita di un miele di una origine botanica diversa da quella dichiarata;
- vendita di mieli extracomunitari per mieli italiani.
Uova – Frodi più frequenti:
- uova riportanti una data di preferibile consumo superiore ai 28 giorni consentiti;
- uova differenti per categoria di peso;
- uova conservate in frigo e vendute come fresche
Salumi – Frodi più frequenti:
Le eventuali frodi dei salumi riguardano ad esempio la presenza negli insaccati di carni non dichiarate e di valore commerciale inferiore o, anche nei prodotti non insaccati, di sostanze coloranti o di additivi non permessi oppure se permessi, il superamento delle qualità massime.
Carni fresche – Frodi più frequenti:
- vendita di; carni ottenute da animali alimentati con sostanze vietate, quali ormoni, beta-agonisti, ecc.; le carni presentano un elevato contenuto in acqua che viene perso durante la cottura;
- presenza nelle carni di residui di medicinali il cui utilizzo non è stato dichiarato, provenienti da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione tra il trattamento e la macellazione;
- vendita di carne proveniente dalla stessa specie ma di qualità inferiore: es. bovino adulto per vitello;
- la vendita di carni di qualità inferiore come carni di pregio: ad es. lombata di quarto anteriore al posto del filetto.
Per chiudere l’argomento ci tenevo a precisare che per quanto concerne l’etichetta per gli alimenti in Europa dal 22 novembre corrente anno la normativa sulle informazioni alimentari è cambiata prevedendo diverse novità, nello specifico:
- Dichiarazione nutrizionale
- Provenienza
- Allergeni
- Congelamento
- Acqua
- Caffeina
- Olio e grassi vegetali
- Salumi
- Divieto di indicazioni forvianti
- Leggibilità delle etichette
- Scadenza
Ci vorrà ancora tempo è sarà un percorso a tappe per l’estensione dell’obbligo di indicazione di origine in etichetta per altre categorie di prodotto come le carni trasformate (2 anni) ed il latte e derivati (3 anni).
( photos)
1 Gennaio 1970
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Note: To see the pictures in the original Picasa album, click here
( photos)
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