INCONTRI A TEMA IV EDIZIONE Maretedì 12 aprile 2011 – ore 16.30

Avv. Riccardo Di Vizio – professore a.c. diritto penale UNICAS

ABSTRACT DELLA CONFERENZA:

Stalking: le condotte incriminate e la tutela della vittima

Negli ultimi anni i fatti di cronaca in ambito sia nazionale che internazionale hanno richiamato l’attenzione, sia dell’opinione pubblica che dei legislatori nazionali, su un fenomeno che prende il nome di stalking, ovvero la cd. “sindrome del molestatore assillante”.

Dal punto di vista dei soggetti coinvolti nella fattispecie si hanno:

1) un attore ovvero il molestatore (stalker);

2) una vittima nei cui confronti lo stalker sviluppa un’intensa polarizzazione ideo-affettiva e verso cui mette in atto una serie ripetuta di comportamenti tesi alla sorveglianza e/o comunicazione e/o ricerca di contatto.

Statisticamente, innumerevoli sono le forme in cui l’inseguimento, la molestia e la persecuzione possono manifestarsi. L’invio ripetuto di regali, gli appostamenti, i frequenti incontri (apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima o nei pressi della sua abitazione; le telefonate, gli squilli o l’invio di sms continui, il pedinamento cibernetico con martellante invio di e-mail o sms, l’appropriazione della posta o il furto di oggetti, fino agli atti vandalici nella casa o il danneggiamento dell’automobile della vittima sono solo alcune delle possibili esternazioni dello stalker.

Dal punto di vista giuridico, le condotte di interferenza continua nell’altrui vita privata sono state sanzionate dall’art 7 comma 1 del Decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, che ha inserito nel codice penale l’art. 612 bis “atti persecutori”. Anche se le condotte tipiche di stalking integrano i reati già esistenti di minaccia, molestia, lesioni personali, gli stessi sono stati ritenuti insufficienti a fornire adeguata repressione al fenomeno, vuoi per la pena piuttosto bassa, vuoi perché il piu’ delle volte consentivano alla vittima il semplice ristoro patrimoniale dei danni subiti.

Oggi, lo stalking è configurato come un delitto doloso, procedibile a querela – revocabile – della vittima, posto a tutela della libertà morale della stessa, attraverso la previsione di particolari condotte, con ben individuate e peculiari ripercussioni sul soggetto passivo: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata in particolari circostanze in cui il soggetto attivo o il soggetto passivo siano in determinati rapporti o abbiano un determinato status, ad esempio, se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

( photos)
1 Gennaio 1970

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