INCONTRI A TEMA IV EDIZIONE Martedì 14 dicembre 2010 – ore 16,30

Dr. Paolo Taviano – magistrato

ABSTRACT DELLA CONFERENZA :

La concezione originaria del codice civile del 1942 prevedeva sostanzialmente la risarcibilità dei soli danni patrimoniali con riferimento principalmente a due fattispecie entrambe riconducibili ad un comportamento illecito:

a) l’inadempimento di una obbligazione (illecito contrattuale)

b) illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.)

La conseguenza di tale impostazione sulla valutazione del danno era quella che venivano considerati nella valutazione solo i due aspetti del c.d. danno emergente, ovvero la diminuzione patrimoniale effettivamente subita dal danneggiato, e del lucro cessante consistente nel mancato guadagno conseguenza diretta del danno (art. 1223 c.c.).

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali vi era solo una norma c.d. di chiusura del sistema, l’art. 2059 del codice che laconicamente indicava che “ il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge” con ciò intendendo di fatto che il danno non patrimoniale sarebbe stato risarcibile solo in casi nei quali fosse stato conseguenza di un illecito penale.

La Giurisprudenza in questa materia ha avuto un ruolo molto importante di vera e propria creazione del diritto vivente elaborando, in relazione all’esigenza di tutelare diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla vita ed alla salute, una serie di figure di danno non patrimoniale risarcibile tra le quali rientra il danno biologico, esaltando il valore della persona umana nel suo complesso.

La prima pronuncia in tal senso è la sentenza n. 88/1979 della Corte Costituzionale, cui sono seguite una serie di pronunce sia della C. Costituzionale, sia della Cassazione che dei giudici di merito che hanno inquadrato il problema del danno non patrimoniale nei termini oggi dibattuti.

In particolare le sentenze della Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003 hanno reinterpretato il significato dell’art. 2059 del c.c. nel senso che “il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona ancorchè non connotati da rilevanza economica “: in conseguenza di tale estensione del concetto di danno non patrimoniale, la Giurisprudenza non ha ritenuto di indicare una elencazione dei danni non patrimoniali risarcibili in quanto ciò che rileva, ai fini dell’ammissione al risarcimento, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

La Corte costituzionale inoltre con la sentenza n. 233/03, sancirà definitivamente l’esistenza nell’ordinamento italiano di un sistema risarcitorio bipolare (danno patrimoniale/danno non patrimoniale) riconoscendo rilevanza anche ad altri profili diversi dal danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica) e dal danno morale (danno da sofferenza) come di seguito strutturato:

– danno patrimoniale = danno emergente e lucro cessante

– danno non patrimoniale = danno biologico, danno morale, danno derivante da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti

Ciò ha comportato nella pratica l’individuazione di una pluralità di casistiche di danno non patrimoniale che vanno ad incidere su una pluralità di profili:

– capacità lavorativa-reddituale (danno biologico)

– malattia (inabilità temporanea assoluta o relativa ad attendere alle ordinarie incombenze della vita – danno biologico)

– invalidità (inabilità permanente assoluta o parziale – danno biologico)

– perdita di chances                                                                              danno esistenziale

– relazioni sociali                                                                                               “

– danni estetici                                                                                                  “

– disagi                                                                                                            “

– turbamenti psichici                                                                                         “

– stress                                                                                                            “

– personalità                                                                                                    “

– l’immagine                                                                                                    “

– reputazione                                                                                                  “

– l’autostima                                                                                                    “

– impedimenti alla serenità familiare                                                                  “

– impedimenti al godimento di un ambiente salubre                                           “

– impedimento al godimento di una situazione di benessere                               “

– impedimento al sereno svolgimento della propria vita lavorativa                      “

– demansionamento del lavoratore subordinato                                                “

– sofferenza per malattia                                                                       danno morale

– sofferenza per invalidità                                                                                “

– sofferenza per morte di un congiunto (c.d. pecunia doloris)                            ”

– sofferenza del defunto in caso di morte non istantanea                                  “

Il danno biologico in senso stretto, consiste in una lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto che sia suscettibile di accertamento o valutazione medico-legale, così come affermato dalla giurisprudenza e come ribadito dagli artt. 13 del decreto legislativo 23.2.2000 e 5 e 38 della legge 57/01: quindi il danno biologico non è configurabile se manchi una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica quindi il bene che in concreto è tutelato dalla risarcibilità del danno biologico è il bene “salute”.

Contrasti giurisprudenziali e dottrinali sulla configurabilità della categoria del danno esistenziale: il problema del danno da “impotentia coeundi” tra danno biologico e danno esistenziale in quanto il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia omogenea (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo, quelle costituite da “valori/interessi costituzionalmente protetti” il secondo) con conseguenti differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste risarcitorie (Cass. sez. III n.4712/08). La teoria della omnicomprensività del danno esistenziale espressa con riferimento alla casistica dell’impotenza (danno biologico alla integrità delle funzioni fisiche e danno relazionale).

La prova del danno e la sua riconducibilità al fatto illecito: il rapporto causa-effetto

La valutazione del danno

– DANNI TABELLATI (Danno biologico): il problema delle c.d. micropermanenti e le tabelle ministeriali

– DANNI NON TABELLATI (Danno morale ed esistenziale): il problema della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

 Le conseguenze concrete del diverso parametro di valutazione

( photos)
1 Gennaio 1970

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