INCONTRI A TEMA I EDIZIONE Martedì 22 gennaio 2008 – ore 16,30
Dr. Sergio Ricciuti – farmacista
Le novità del 2008: il tesserino sanitario, la nuova deducibilità delle spese sanitarie, i farmaci generici, i ticket, le note AIFA e la distribuzione per conto della A.S.L.
ABSTRACT DELLA CONFERENZA:
L’introduzione del tesserino sanitario (prevista dall’art. 50 della legge finanziaria 2003) costituisce una importante novità nel rapporto assistito-servizio sanitario. Dal 1° gennaio 2008 è diventato obbligatorio esibire, a richiesta, tale documento che è stato spedito a tutti i cittadini aventi diritto.
Il tesserino sanitario, che è stato rilasciato dall’Agenzia delle entrate, sostituisce a tutti gli effetti il vecchio codice fiscale (cartaceo e plastificato) ed è valido in tutta la Comunità Europea (sostituisce anche il modello E111 e consente al titolare di avere l’assistenza sanitaria nei paesi membri della C.E. ed in altri paesi secondo le convenzioni esistenti) . Ha una validità di 5 anni ed alla scadenza (come avviene ad esempio per le carte di credito) ne verrà emesso uno nuovo che sarà inviato al domicilio del titolare.
Nella parte posteriore troviamo alcuni elementi nuovi e caratteristici :
Numero identificativo;
Codice a barre utile per una lettura automatica;
Banda magnetica.
La sua funzione principale è quella di consentire il monitoraggio della spesa sanitaria, infatti la lettura del codice fiscale, incrociata con quella dei codici a barre della ricetta medica consente di individuare con certezza il fruitore delle prestazioni (nel rispetto delle normative sulla privacy) e di ricavare altre informazioni statistiche ed epidemiologiche.
Molti assistiti non lo hanno ancora ricevuto, altri lo hanno smarrito, altri hanno rilevato inesattezze o veri e propri errori. In questi casi è possibile segnalare la cosa all’Agenzia delle entrate e chiedere un duplicato. In ogni caso per maggiori informazioni si può consultare il sito www.sistemats.it o telefonare al numero verde 800-030070.
Un altro aspetto saliente del nuovo tesserino sanitario riguarda l’obbligo della presenza del codice fiscale sugli scontrini che verranno portati in detrazione sulla prossima dichiarazione dei redditi.
Non sono validi i codici fiscali calcolati in altro modo perché possono essere formalmente corretti ma errati. Un esempio ci chiarirà questo concetto, calcoliamo con il software presente sul sito www.comuni.it il codice fiscale della signora Maria Rossi, nata a Roma il 1° gennaio 2001.
Il codice fiscale generato è formalmente corretto, perché conforme ai dati inseriti ed elaborato secondo le disposizioni, ma non vi è certezza della sua correttezza perché:
Questa persona potrebbe non esistere,
Questa persona potrebbe essere registrata con un doppio nome, es: Maria Giovanna,
Potrebbero esistere due persone con lo stesso nome, o nome molto simile (es. Rossi-Rossini), nate lo stesso giorno nelle stesso comune,
Nel primo caso ci si potrà accorgere dell’errore solo interrogando il sito www.sistemats.it cosa che il Servizio Sanitario Nazionale fa automaticamente, per ogni prescrizione. Nel secondo caso, (doppio nome) il codice fiscale risulta nella parte del nome e nel codice di controllo: Nel terzo esempio due o più persone avrebbero lo stesso codice fiscale (omocodia), in questo caso il Ministero attribuisce un nuovo codice distintivo per individuare con certezza il titolare.
La ricetta della mutua
La prescrizione medica contiene numerosi elementi:
- cognome, nome ed indirizzo dell’assistito ,
- codice fiscale,
- tipo di prescrizione,
- esenzione ticket,
- prescrizione,
- nota A.I.F.A. (anche detta nota C.U.F),
- numero confezioni prescritte,
- D.P.,
- Data prescrizione,
- Timbro del medico con codice S.S.N. ,
- Firma del medico.
A questo punto il farmacista, constatata la correttezza formale della prescrizione,
– controlla il codice fiscale,
– incassa, per conto del S.S.R. le quote a carico dell’assistito, se dovute.
In un secondo momento procede al controllo delle prescrizioni che vengono timbrate, datate, numerate, tariffate e scannerizzate. Viene quindi redatto un documento finale, la distinta che accompagna fisicamente le prescrizioni quando vengono consegnate materialmente alla A.S.L. Tali dati vengono, per obbligo convenzionale, trasmessi telematicamente al Ministero competente.
Nella Regione Lazio non è previsto alcun ticket ma solo l’obbligo dell’assistito di corrispondere –se non accetta la sostituzione con il farmaco equivalente- la differenza di prezzo tra il farmaco di marca ed il corrispettivo equivalente. C’è poi un’altra norma di contenimento della spesa che riguarda una categoria di farmaci: gli inibitori di pompa acida, utilizzati nelle terapie di reflusso, ulcera e gastrite. In questo caso il concetto di equivalenza è esteso a tutta una categoria, quindi viene preso come riferimento il prezzo del lansoprazolo che vale anche per l’esomeprazolo, omeprazolo ecc. Sono previste alcune eccezioni ed esenzioni per specifici casi che il medico dovrà riportare sulla prescrizione del S.S.R..
Preparazioni galeniche, magi-strali e preparati erboristici
A seconda che necessitino di prescrizione medica o meno ricadono nelle normative previste per i farmaci. I preparati erboristici –che il farmacista può preparare utilizzando piante medicinali riportate in una specifica lista del Ministero della Salute- sono invece sostanzialmente assimilabili agli integratori alimentari, rispetto ai quali hanno delle semplificazioni amministrative e delle limitazioni (es. non possono contenere vitamine ecc.).
I farmaci di automedicazione
I farmaci di automedicazione non sono soggetti a prescrizione medica ed appartengono, sostanzialmente a due categorie: S.O.P. et O.T.C., acronimi rispettivamente di Senza Obbligo di Prescrizione ed Over The Counter. Si tratta di farmaci in commercio da anni, ritenuti sicuri commercializzati a dosaggi inferiori a quelli di specialità con obbligo di prescrizione.
Integratori alimentari
Sono una categoria estremamente ampia di prodotti utilizzati per sostenere funzioni fisiologiche dell’organismo. Non necessitano di prescrizione medica, e denunciano –dal nome- una provenienza eterogenea, dal mondo naturale, dal mondo omeopatico ed anche dal farmaco. Favoriti dalla attuale normativa (registrazione presso le autorità competenti ed immissione in commercio) sono destinati ad avere una sempre maggiore diffusione.
Detraibilità delle spese sanitarie
Dal 1° gennaio 2008 sono detraibili gli scontrini che riportino anche:
Descrizione del prodotto acquistato,
Tipologia (farmaco),
Codice fiscale acquirente.
Per i farmaci di automedicazione, per i quali non è prevista la prescrizione medica, sarà sufficiente il solo scontrino che andrà annotato sulla consueta autocertificazione.
Per i farmaci per i quali necessita la ricetta lo scontrino andrà allegato alla prescrizione, debitamente timbrata dal farmacista. La validità della prescrizione è di 10 volte in sei mesi per la maggioranza dei farmaci e di 3 volte in un mese per gli ansiolitici. Ci sono poi altri tipi di ricetta che il farmacista deve ritirare (ricetta non ripetibile ecc) in questi casi è sufficiente allegare lo scontrino ad una fotocopia della prescrizione.
Nel caso del ticket –ma anche della quota a carico dell’assistito per i “farmaci di marca”- è sufficiente allegare lo scontrino ad una fotocopia della ricetta.
Detraibilità delle altre spese
Allo stato attuale sembrerebbero deducibili anche le spese sostenute per l’acquisto di farmaci omeopatici, integratori. Sempre secondo Altro Consumo sono detraibili anche apparecchiature sanitarie quali sfigmomanometri per il controllo della pressione, fotometri per la glicemia e relativi accessori (penna pungidito, strisce reattive, aghi), alimenti particolari, occhiali, lenti, dispositivi ortopedici. La prassi da seguire è sempre la stessa (scontrino parlante + codice fiscale. È comunque opportuno sottoporre al commercialista tali spese per verificare –al momento della dichiarazione dei redditi- l’effettiva detraibilità.
L’autocertificazione
È opportuno redigere due elenchi uno per le spese supportate da prescrizione medica, l’altro per le spese relative ai farmaci senza obbligo di prescrizione. È opportuno fotocopiare gli scontrini perché, con la luce, potrebbero venire cancellati i dati.
In calce va riportata la dicitura prevista per le autocertificazioni e va allegata la copia di un documento di identità. L’importo risultante, al netto della franchigia di 129,11 euro darà luogo ad un credito di imposta pari al 19% che andrà, quindi, sottratto all’ammontare delle tasse da versare.
Data la complessità della materia si consiglia di produrre tutta la documentazione ogni volta che si acquistano prodotti deducibili e di sottoporla al commercialista al momento della dichiarazione dei redditi.
( photos)
1 Gennaio 1970
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